L.R.
26 marzo 1997, n. 10 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta,
coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 1997, n. 17.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art.
50.
Art. 1
1.
(2).
Art. 2
1.
(3).
Art. 3
1. (4).
2.
Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6 del 1994 la parola
«triennale» è sostituita da «quinquennale».
Art.
4
1.
Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 1994 è abrogato il
secondo capoverso.
2.
Al comma 2, lettera b), dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 1994 la
parola «triennale» è sostituita da «quinquennale».
3. (5).
4. (6).
Art.
5
1. (7).
Art.
6
1.
Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 6 del 1994 è soppresso il
primo capoverso.
Art.
7
1. (8).
Art.
8
1. (9).
2 (10).
3.
Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1994 è soppressa la locuzione
«a qualsiasi titolo»;
Art. 9
1.
(11).
Art. 10
1.
(12).
2.
(13).
Art. 11
1. (14).
Art.
12
1. (15).
2. (16).
3.
Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 6 del 1994 è abrogato.
Art.
13
1. (17).
Art.
14
1.
La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6
del 1994 come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, si applica a
far data dal 1992.
2.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interessati sono tenuti a presentare
alla Comunità montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che
nell'anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la
raccolta dei tartufi.
(2)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 3, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(3)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 4, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(4)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 5, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(5)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(6)
Sostituisce il comma 5 dell'art. 9, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(7)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 10, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(8)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 13, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(9)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 15, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(10)
Sostituisce il primo alinea del comma 2 dell'art. 15, L.R. 28 febbraio 1994, n.
6.
(11)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 16, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(12)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 18, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(13)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(14)
Aggiunge l'art. 19-bis alla L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(15)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 20, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
(16)
Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 20, L.R. 28 febbraio 1994, n.
6.
(17)
Sostituisce l'art. 22, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.